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Convenzioni per svolgimento del lavoro di pubblica utilità
I condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità residenti nella Provincia di Bergamo e sotto la giurisdizione del Tribunale di Bergamo possono prestare servizio presso gli enti e le associazioni territoriali svolgendo la loro attività non retribuita in favore della collettività (art. 186 comma 9 bis CdS, art. 187 comma 8 bis CdS).
In conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto ministeriale 26/3/2001, l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: attività nel settore del volontariato al servizio della collettività e, per quanto possibile, attività nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Le modalità di svolgimento del lavoro sostitutivo (richiesta, consenso, progetto, inizio dell’attività, relazione finale) sono contenute e dettagliatamente descritte nelle singole convenzioni stipulate dagli enti con il Tribunale di Bergamo.
Si riporta di seguito la normativa di riferimento e lo schema da utilizzare per la stipula della convenzione.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di Presidenza - dott.ssa Daniela Barbieri – [email protected]
Titolo | File |
Decreto 26 marzo 2011 | ![]() |
Circolare 11 aprile 2011 | ![]() |
Lavoro di pubblica utilità | ![]() |
Schema convenzione | ![]() |
Elenco degli enti di cui all'art. 7 del D.M. 26.03.2001 anno 2018 | ![]() |