Decreto ingiuntivo europeo

COSA È

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati secondo una procedura uniforme che funziona in base a moduli standard.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca.

 

L'ingiunzione di pagamento europea è emessa dai Tribunali, salvo in Ungheria, dove il procedimento è di competenza dei notai.

 

La procedura non prevede per il ricorrente l’obbligo di comparire in Tribunale: questi deve soltanto presentare la propria domanda, avviando un procedimento che andrà avanti automaticamente, senza ulteriori formalità o interventi da parte del ricorrente stesso. Non è necessaria l'assistenza di un avvocato, seppur occorre un delegato in loco per poter svolgere tutti gli adempimenti successivi all'emissione del decreto.

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina: https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-it.do

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Le parti personalmente (non è obbligatoria la presenza dell'avvocato)

DOVE SI RICHIEDE

La domanda deve essere inoltrata ad un Tribunale dello stato di origine, in forma cartacea o per via telematica. Per il Tribunale di Bergamo:

Ufficio Decreti Ingiuntivi

Piano: 3

Stanza: 306

Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30

COSA OCCORRE

  • Occorre compilare il modulo A (Domanda di ingiunzione di pagamento europea) e il Modulo E (Ingiunzione di pagamento Europea) in tutte le loro parti.

I moduli vanno compilati in Italiano e sono presenti all'interno del sito https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-it.do#action

  • Seppur non previsto dalla normativa, è opportuno allegare tutta la documentazione a sostegno dell'istanza.

Nella domanda indicare sempre il proprio indirizzo mail, come riferimento per le successive comunicazioni del Tribunale.

QUANTO COSTA

  • Contributo unificato secondo il valore della causa
  • Diritto forfettario di notifica di € 27,00

TEMPO NECESSARIO

Non quantificabile