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Dichiarazione di assenza
COSA È |
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall’ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può nominare un curatore. Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, è prevista la possibilità della formale dichiarazione di assenza da parte del Tribunale su domanda dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui. La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza. |
CHI LO PUÒ RICHIEDERE |
L'istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati. |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione Piano: 3 Stanza: 301 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. |
COSA OCCORRE |
La domanda per dichiarazione d'assenza (Art. 722) si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. È necessario allegare:
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QUANTO COSTA |
Nel caso la richiesta venga effettuata per dispersi in fatti bellici, è prevista una riduzione del 50%. |
TEMPO NECESSARIO |
Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi. |