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Rilascio copie atti processuali e provvedimenti vari dei Magistrati (sentenze, decreti penali, archiviazioni, etc.)
COSA È |
È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario. Le copie possono essere:
L’utente può presentarsi in Cancelleria e depositare l’istanza di rilascio copie. Ogni richiesta di copia deve risultare per iscritto e deve contenere:
All’istanza devono essere allegati i diritti di copia corrispondenti. La misura dei diritti da percepire va determinate con riferimento a ciascun documento del quale è rilasciata copia. I diritti di copia sono dovuti nelle misura stabilita per legge, che prevede le diverse tipologie di richiesta e i differenti supporti di rilascio (cartaceo o su supporto diverso da quello cartaceo). Le finalità della richiesta di copie possono essere varie (proposizione appello, deposito istanza per ottenere un beneficio previsto dalla legge, produzione di atti |
CHI LO PUÒ RICHIEDERE |
Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse. Ed in particolare:
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DOVE SI RICHIEDE |
Cancellerie GIP-GUP e del Dibattimento Piano: 2 Orario di apertura: Dal martedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. |
COSA OCCORRE |
L’istanza scritta per il rilascio della copia (Modulo P1) disponibile presso l’Ufficio e sito web Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il Giudice che procede al momento della presentazione della domanda. In alternativa, dopo la definizione del procedimento, il Presidente del Collegio o il Giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. È necessario che l’utente comunichi agli operatori di Cancelleria tutti gli estremi utili alla individuazione degli atti. |
QUANTO COSTA |
Per il rilascio della copia si deve pagare, per diritti di Cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che compongono l'atto. |
TEMPO NECESSARIO |
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