Patrocinio a spese dello stato

COSA È

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.

L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali comunque connesse (salvo nella fase dell'esecuzione).

La disciplina del patrocinio si applica quindi anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore.

Il beneficio non è concesso:

  • Nei procedimenti penali per evasione di imposte;
  • Nei processi penali per associazione di tipo mafioso;
  • Nei procedimenti penali per droga nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80 e 74 co.1;
  • Se il richiedente è assistito da più di un difensore:
  • Ai sedicenti (infatti la certezza dell’identità è condizione necessaria affinché il Giudice e l’amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente).

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea possono avanzare riserva di presentazione dell’istanza. Questa dovrà essere depositata nei venti giorni successivi, con allegata copia della raccomandata A.R. inviata all’Autorità Consolare di appartenenza con la quale si richiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza, nonché della prova della avvenuta spedizione;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato; l’offeso dal reato, e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile; il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda;
  • chi, offeso dal reato o danneggiato, intenda esercitare azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato;
  • le vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale) sono ammesse al patrocinio anche se superano i limiti di reddito

Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel Processo Penale è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2009).

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante. Contestualmente, il limite di reddito viene elevato di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.

DOVE SI RICHIEDE

Cancellerie GIP-GUP e del Dibattimento

Piano: 2

Orario di apertura: Dal martedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

COSA OCCORRE

La domanda può essere depositata:

In udienza:

  • Personalmente dall'interessato che sottoscrive l’istanza davanti al Cancelliere con allegata fotocopia di un documento di identità valido; se il documento non è in corso di validità l’interessato può dichiarare, in calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

 

Fuori udienza:

  • Dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
  • Personalmente: con le stesse modalità della presentazione in udienza
  • Inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente;
  • A mezzo FAX, cui farà seguito entro venti giorni il deposito in Cancelleria o l’invio per posta, dell’originale. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data del fax.

 

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

  • La richiesta di ammissione al patrocinio;
  • Le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • L'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • L’autocertificazione di non aver riportate condanne per i predetti delitti oppure il certificato del casellario giudiziale;
  • Il nome del difensore (il beneficiario scelto nell’albo speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, tenuto presso il Consiglio dell'Ordine).

 

Se il richiedente è straniero (i.e. extracomunitario), essendo i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

 

Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

QUANTO COSTA

Non sono previsti costi.

TEMPO NECESSARIO

Non ci sono termini per l’ammissione ma i tempi per la decisione sull’istanza sono indicativamente di circa 10 giorni.

Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data del deposito in Cancelleria.