Rilascio copie atti processuali e provvedimenti vari dei Magistrati (sentenze, decreti penali, archiviazioni, etc.)

COSA È

È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario.

Le copie possono essere:

  • Semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio);
  • Autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.

L’utente può presentarsi in Cancelleria e depositare l’istanza di rilascio copie.

Ogni richiesta di copia deve risultare per iscritto e deve contenere:

  • Il tipo di copia (autentica o semplice; con urgenza o senza urgenza);
  • Il numero di copie richieste;
  • Il numero di pagine;
  • La data della richiesta.

All’istanza devono essere allegati i diritti di copia corrispondenti.

La misura dei diritti da percepire va determinate con riferimento a ciascun documento del quale è rilasciata copia.

I diritti di copia sono dovuti nelle misura stabilita per legge, che prevede le diverse tipologie di richiesta e i differenti supporti di rilascio (cartaceo o su supporto diverso da quello cartaceo).

Le finalità della richiesta di copie possono essere varie (proposizione appello, deposito istanza per ottenere un beneficio previsto dalla legge, produzione di atti

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.

Ed in particolare:

  • Utente al quale la legge riconosce espressamente il diritto al rilascio copie;
  • Chiunque vi abbia interesse, previa autorizzazione del Magistrato procedente oppure, se l’istanza è presentata dopo la definizione del procedimento, del Magistrato o del Presidente del Collegio che ha emesso il provvedimento.

DOVE SI RICHIEDE

Cancellerie GIP-GUP e del Dibattimento

Piano: 2

Orario di apertura: Dal martedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

COSA OCCORRE

L’istanza scritta per il rilascio della copia (Modulo P1) disponibile presso l’Ufficio e sito web

Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il Giudice che procede al momento della presentazione della domanda. In alternativa, dopo la definizione del procedimento, il Presidente del Collegio o il Giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

È necessario che l’utente comunichi agli operatori di Cancelleria tutti gli estremi utili alla individuazione degli atti.

QUANTO COSTA

Per il rilascio della copia si deve pagare, per diritti di Cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che compongono l'atto.

TEMPO NECESSARIO

  • Richiesta di copie urgenti: n. 3 giorni;
  • Richiesta di copie non urgenti: una settimana circa.