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 COSA È  | 
E la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto che, per l’effetto di una infermità, di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al Giudice competente per quest'ultima); | 
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 CHI LO PUÒ RICHIEDERE  | 
Il coniuge; La persona stabilmente convivente; I parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo grado; Se vi sono, il tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando; responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al pubblico ministero); Il pubblico ministero; L'istanza per la revoca può essere presentata anche dall'amministratore di sostegno. La difesa tecnica è necessaria solo quando le misure che debbono essere adottate nell'interesse del beneficiario possono incidere sui diritti fondamentali della persona.  | 
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 DOVE SI RICHIEDE  | 
 Cancelleria della Volontaria Giurisdizione Piano: 3 Stanza: Aula A Orario di apertura: Dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. previo appuntamento on line Lunedi chiuso.  | 
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 COSA OCCORRE  | 
 Documenti obbligatori 
 
 Altri documenti 
 E’ possibile, invece, inviare le relazioni iniziali e finali e richieste di colloquio  | 
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 QUANTO COSTA  | 
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 TEMPO NECESSARIO  | 
 Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi  | 
Si ricorda agli utenti di Amministrazione di Sostegno e Volontaria Giurisdizione che non è possibile inviare via posta o email alcun ricorso/richiesta o istanza e rendiconti